A cura di: Redazione
Fonte: Napolicalcionews.it
Come era prevedibile, è arrivata la stangata del Giudice Sportivo dopo i fatti di Cagliari-Napoli. Di seguito il comunicato integrale: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare
disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società
Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Parma, Roma,
Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)
b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 30.000,00
con diffida: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori posizionati nel
settore denominato "Curva Sud", al 25° del primo tempo, lanciato tre
fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria,
aggravando così il clima di forte tensione tra le due tifoserie, tant'è che
l'Arbitro era costretto ad interrompere la gara per alcuni minuti.
Successivamente, quando la situazione si stava normalizzando, anche grazie alla
fattiva collaborazione del capitano della Soc. Cagliari, dal settore denominato
"Curva Nord" occupato dai sostenitori del Cagliari venivano lanciati
alcuni fumogeni sul terreno di giuoco ed un petardo che, esplodendo, causava il
leggero stordimento di un vigile del fuoco. Alla ripresa della gara, avvenuta
dopo circa sette minuti grazie anche all'intervento del capitano della Soc.
Cagliari, e nel corso del secondo tempo i sostenitori del Cagliari occupanti il
settore denominato "Curva Nord" lanciavano nel recinto di giuoco
quattro petardi, due fumogeni e cinque bottigliette di plastica; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 30.000,00 con diffida:
alla Soc. NAPOLI per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato
cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del
primo tempo, 48/147 lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini
nel settore denominato "Curva Sud" occupato dai sostenitori della
squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso
avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie,
tanto da costringere l'Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La
situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del
capitano della Soc. Napoli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel
corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di
giuoco ed una nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS".
|