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MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018 - GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO - JUVENTUS, CURVA SUD CHIUSA PER UN TURNO E 10MILA EURO DI AMMENDA; MARIO RUI, UN TURNO DI STOP


Multato anche il Napoli per 15mila Euro per il sediolino scagliato da un tifoso napoletano


 
     
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A cura di: Maria Villani
Fonte: Lega Serie A

Il Giudice Sportivo ha da poco diramato le decisioni relative all’ultimo turno di campionato. Scontata la squalifica per un turno   per Mario Rui, arriva anche un turno di stop per la Tribuna dell’Allianz Stadium a causa dei cori discriminatori all’indirizzo di Napoli e dei napoletani. La chiusura del settore dello stadio bianconero si accompagna ad una ammenda di 10mila Euro ai danni della Juve. Multato anche il Napoli per 15mila Euro per via del sediolino scagliato da uno spettatore.

Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.