TORNA IN HOMESOCIETA'SQUADRASTAGIONECalciomercatoSTATISTICHECONTATTI



MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 - GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO - BOTTIGLIA CONTRO ARBITRO E CALCIATORI AVVERSARI, 12MILA EURO DI AMMENDA AL NAPOLI


Tre squalificati in Serie A, graziato Petagna


 
     
0


A cura di: Maria Villani
Fonte: Lega Serie A

La Lega Serie A tramite il suo sito ufficiale ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglia di acqua piena in direzione dell'Arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive grazie alla protezione in plexiglass sovrastante; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere un proprio calciatore ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMERO Cristian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

 

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.35, salva successiva rettifica pervenuta alle ore 18.33, del 29 ottobre 2018) in merito alla presunta condotta violenta del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal) nei confronti del calciatore Edoardo Goldaniga (Soc. Frosinone) intorno al 30° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; letti i chiarimenti forniti dai Direttore di gara con mail in pari data, alle ore 19.51; ritenuto che, in disparte ogni possibile valutazione circa la residua ammissibilità della prova televisiva nel caso di specie, il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta, conformemente a quanto apprezzato dal VAR; P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.