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GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020 - ESCLUSIVE

ESCLUSIVA NCN – SENTENZA JUVENTUS-NAPOLI, PAROLA AGLI ESPERTI: ECCO PERCHÉ IL PROVVEDIMENTO GIURIDICO APPARE CONTRADDITORIO


Non vi erano i presupposti per negare la sussistenza della causa di forza maggiore


 
     
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A cura di: Redazione
Fonte: Napolicalcionews.it

Pubblicata l’attesa sentenza del Giudice Sportivo sulla controversa partita mai giocata tra Juventus e Napoli il 04 ottobre. Come molti prevedevano, il Napoli è stato sanzionato con la sconfitta per 3 a 0 a tavolino ed un punto di penalizzazione in classifica, come previsto dall’art. 53 comma 2 del NOIF FIGC. Approfondiamo dal punto di vista giuridico la decisione, prescindendo da ogni valutazione di altra natura e dimenticando, per un attimo, che meno di sette giorni prima il Napoli aveva giocato contro una squadra che è risultata annoverare tra le sue fila ben 20 positivi ed il costante aumento del numero degli infetti tra le fila delle squadre di serie A (Juventus compresa).

La redazione di Napolicalcionews.it ha inteso richiedere il parere di alcuni esperti di diritto, la cui opinione viene riportata nel seguente articolo a commento della sentenza:

Il Giudice Sportivo si preoccupa in primo luogo di determinare i confini del campo della sua decisione; a tale scopo, afferma (condivisibilmente) che esula dalle proprie competenze occuparsi del diritto delle Asl di intervenire nelle vicende Covid del campionato Italiano di calcio e la possibilità di “disapplicare” (ossia ignorare) le decisioni da loro prese in tale ambito.

Affermando la propria incompetenza a pronunciarsi sul punto, il Giudice sceglie di non prendere posizione su quella che era stata la prima tesi della Lega Calcio, già sostanzialmente risultata perdente nei commenti ascoltati in tutte le sedi in cui ci fosse una persona con una anche minima competenza di diritto.

Successivamente il Giudice Sportivo afferma anche che la decisione viene presa a prescindere da quelle che sono le valutazioni oggetto di separata indagine da parte della procura federale, ossia l’eventuale violazione del protocollo da parte del Napoli per la presunta mancata creazione della così detta “bolla di isolamento” dopo la positività di Zielinski.

Con ciò da una parte si evidenzia come non via sia allo stato conferma della tesi avanzata da Agnelli la sera del 04 ottobre, ossia che a determinare l’intervento dell’ASL potesse essere stata una violazione del protocollo da parte del Napoli; dall’altra si apre una sinistra prospettiva, sottolineando come le sanzioni per gli azzurri potrebbero non essere finite: la conferma dell’eventuale violazione del protocollo avrebbe infatti autonomo rilievo e dunque potrebbe essere ulteriormente sanzionata.

Ancora, il Giudice chiarisce che la sua decisione si baserà esclusivamente sulle norme applicabili del Codice di Giustizia Sportivo, a prescindere da aspetti che potrebbero invece avere autonomo rilievo in altre fasi. Tale scelta, proceduralmente condivisibile, è servita a limitare il campo delle circostanze da prendere in considerazione, limitando ogni valutazione esclusivamente alla sussistenza o meno di un impedimento (causa di forza maggiore) che avrebbe reso impossibile al Napoli di presentarsi a Torino, valutato in base ai parametri della Giustizia Sportiva; il che certamente non è andato a vantaggio degli azzurri, considerato che le possibilità di giustificare la propria assenza sarebbero assai più ampie qualora si applicassero norme e principi vigenti anche in ordinamenti diversi da quello sportivo. Ed infatti, precisa il Giudice Sportivo, la valutazione sulla sussistenza della causa di giustificazione va fatta in base ai parametri federali, che sarebbero contrassegnati da una certa oggettività (ossia se oggettivamente si poteva o meno giocare la partita), indipendentemente da ogni valutazione sulla opportunità della condotta della società e della sua diligenza nel contattare l’ASL.

A questo punto, il Giudice Sportivo individua quello che a suo parere costituisce il cuore del problema: poteva o non poteva il Napoli giocare la partita con la Juventus? Ossia si è in presenza di un impedimento dovuto ad una causa di forza maggiore (tecnicamente factum principiis) di cui all’art. 55 NOIF FIGC?

Rileva il magistrato che le prime comunicazioni dell’ASL NA1 e dell’ASL NA2 pervenute nella giornata di sabato di fatto non impedivano al Napoli di partire per Torino; e ciò perché, pur facendo riferimento ad un obbligo di isolamento fiduciario domiciliare, indicavano applicabile la circolare ministeriale su cui si basa anche il protocollo FIGC; per cui, proprio in base a quest’ultimo, la partita si sarebbe potuta disputare non essendosi verificate le circostanze previste per il rinvio (ossia meno di 13 giocatori a disposizione o più di 10 positivi).

Il Giudice è consapevole, tuttavia, che solo nella giornata di domenica l’ASL NA2 ha esplicitamente vietato, su richiesta di chiarimenti da parte della stessa SSC Napoli, la trasferta, mediante una comunicazione interpretativa del precedente provvedimento. Ma secondo il Giudice, in primo luogo una interpretazione è cosa diversa da un’ordinanza, per cui non avrebbe avuto il potere di modificare il provvedimento precedente; e comunque, qualora l’avesse modificato, a quel punto la partita non si sarebbe potuta più giocare, poiché il Napoli vi aveva già rinunziato e la stessa era divenuta “logisticamente impossibile”.

Per il Giudice, dunque, al massimo, il divieto di trasferta sarebbe scattato solo domenica, laddove disdicendo il volo di sabato il Napoli aveva già mostrato di rinunciare alla partita: per cui, siccome l’evento impeditivo si sarebbe verificato quando la prestazione era già stata rinunciata, lo stesso non avrebbe effetto.

Conseguentemente, ritenuta non sussistente la causa di Giustificazione, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione di cui all’art. 53 comma 2 del NOIF, ossia sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione, rimandando ulteriori possibili sanzioni all’esito dell’indagine in corso da parte della Procura Federale.

Il Giudice Sportivo ha dunque aderito alla tesi della Lega Calcio, per la quale i provvedimenti dell’ASL nella giornata di sabato non avrebbero impedito al Napoli di partire per Torino, ritenendo poi non rilevante la successiva comunicazione interpretativa, che esplicitamente vietava la trasferta di Torino, perché avvenuto quando ormai il Napoli aveva già disdetto il volo e dunque la prestazione, in base ai parametri federali, doveva ritenersi impossibile. Proprio per la valenza oggettiva della valutazione, a nulla rileverebbe che il Napoli aveva sin da subito correttamente interpretato il provvedimento delle ASL mentre la Lega sbagliava a ritenere che il Napoli potesse partire; nemmeno avrebbe importanza che la scelta di contattare le ASL sia stata saggia e che il Napoli sia stato anche diligente nel chiedere tutti i chiarimenti del caso. Ciò che rileva è che la partenza sabato era “apparentemente” possibile, poiché il divieto esplicito è arrivato solo domenica, quando ormai la partita di fatto non si poteva più giocare.

Ad una analisi anche non eccessivamente approfondita, le valutazioni del Giudice Sportivo prestano il fianco ad una serie di critiche sia quanto alla linearità della motivazione, che appare contraddittoria, sia quanto alla corretta applicazione dei principi invocati.

Preme in primo luogo sottolineare, come si dice anche in sentenza, che la comunicazione di domenica 04 ottobre dell’ASL è null’altro che un chiarimento; tecnicamente trattasi di interpretazione autentica, ossia è lo stesso organo che ha scritto il provvedimento a spiegare cosa volesse dire con le parole utilizzate. Ciò implica che lo stesso non produce norme nuove, ma semplicemente puntualizza la portata delle disposizioni che va ad interpretare. Sicché il divieto di partenza per il Napoli non è stato disposto domenica, ma già sabato, visto che l’ASL ha spiegato che ha sempre inteso, sin da principio, vietare al Napoli la trasferta di Torino. Ciò comporta evidentemente che, se come pretende la Lega Calcio ed il Giudice, il Napoli fosse partito per Torino giocando sulla presunta ambiguità dei primi provvedimenti ASL, sarebbe stato sanzionato anche penalmente per violazione della quarantena e sarebbe presumibilmente comunque stato disposto l’obbligo di non disputare la partita; ciò perché sin da sabato il Napoli era gravato dell’obbligo giuridico di non partire per Torino.

Davvero paradossale appare il ragionamento del Giudice, che finisce per sanzionare il Napoli per avere, a differenza della Lega, correttamente interpretato il provvedimento dell’Autorità Sanitaria e dato loro esecuzione. Nel dubbio il Napoli avrebbe dovuto fare il furbo e partire lo stesso, invece che chiedere, come ha fatto, chiarimenti a chi di dovere. Tale ragionamento, che si potrebbe anche tollerare al bar dello sport, appare francamente incomprensibile se proposto da quella che dovrebbe essere l’Autorità a tutela della legalità nel mondo del calcio.

Ma al di là delle considerazioni etiche, da un punto di vista strettamente giuridico, resta il fatto che il Napoli era oggettivamente impedito sin da sabato a partire per Torino, poiché il comunicato dell’ASL di domenica non ha fatto altro che esplicare ulteriormente un divieto che era già stato posto; né si può degradare a soggettivo un obbligo proveniente dall’autorità, che anche se inviato ad un soggetto particolare ha sempre natura oggettiva.

Ad ogni modo, anche a voler considerare che il divieto di trasferta sia scattato solo domenica, il provvedimento del Giudice non è in alcun modo condivisibile, giacché non si vede come si possa considerare rinuncia la scelta del Napoli di non partire sabato. E’ bene infatti considerare come la logistica per una trasferta sia nella piena disponibilità di una società: la scelta di partire il sabato per Torino o la domenica o solo in prossimità del match è della singola società.

Ed infatti la prestazione da cui la società è gravata è lo svolgimento della partita e non la partenza per la città di destinazione con un certo anticipo. Va ricordato che la partita doveva iniziare non prima delle 20.45, ossia quasi sette ore dopo la risposta dell’ASL, pervenuta alle 14.13: qualora fosse stato autorizzato, il Napoli avrebbe avuto tutto il tempo (addossandosene i costi e gli oneri) di organizzare una nuova partenza per Torino e giocare; al più si sarebbe potuto avere uno slittamento di qualche ora in attesa dell’esito dei tamponi, che in base al famoso protocollo FIGC si sarebbero dovuti fare prima del match, come era avvenuto solo una settimana prima per Napoli-Genoa. Ma non vi era alcuna impossibilità oggettiva della prestazione.

In altre parole, proprio applicando il criterio dell’oggettività invocato dal Giudice, non vi erano i presupposti per negare la sussistenza della causa di forza maggiore.

Il provvedimento appare dunque nulla di più di uno sforzo di giustificare la decisione della Lega, benché da un punto di vista giuridico sia difficilmente sostenibile. Proprio per il marcato carattere politico della stessa, è possibile che la stessa possa essere confermata (al più in qualche modo mitigata) anche negli ulteriori gradi di Giustizia Sportiva; e non meraviglierebbe se la Procura Federale applicasse le ulteriori sanzioni minacciate per le violazioni del protocollo. Si è fatto prevalere la necessità di non creare precedenti che potessero inficiare la regolarità della prosecuzione del campionato sul diritto, il completamento del calendario sulla sicurezza e salute. Qualora si dovesse arrivare al vaglio della Giustizia Ordinaria, appare difficile che tali tesi possano reggere; ed allora le conseguenze per la Lega Calcio e per la sua credibilità saranno forse ancor più catastrofiche (anche in considerazione del tempo che sarà necessario).


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